Trasferimento merci: quando è obbligatorio compilare il documento di trasporto

Trasferimento merci: quando è obbligatorio compilare il documento di trasporto

ITALIA – Il documento di trasporto deve essere emesso da venditori o altri soggetti in procinto di movimentare dei beni, specialmente in alcune condizioni particolari.

Il DDT, per esteso documento di trasporto, ha definitivamente sostituito la bolla di accompagnamento delle merci viaggianti. Ciò significa che per trasferire beni verso terzi o con altre finalità non è più obbligatorio dotarli di una bolla accompagnatoria. Tuttavia, è ora sufficiente compilare un documento di trasporto in cui vanno necessariamente riportate le seguenti informazioni: il numero progressivo del documento; la data di consegna delle merci; il luogo di origine e quello di destinazione; le generalità di chi cede e dei destinatari dei beni trasportati; la tipologia e la quantità delle merci in oggetto.

Anche nel caso in cui si tratti di beni soggetti a vendita, non è quindi necessario riportare ulteriori informazioni in merito ai prezzi delle merci cedute.

Come si legge in un articolo di Danea, per redigere rapidamente, in maniera corretta e con facilità il documento di trasporto è utile utilizzare un gestionale di magazzino come Easyfatt. La compilazione del DDT è infatti obbligatoria sia qualora ci si voglia avvalere della fatturazione differita (quando cioè la fattura viene emessa successivamente alla cessione dei beni), sia quando le merci vengono movimentate a titolo non traslativo della proprietà (le merci restano pertanto di proprietà di chi ha effettuato il trasporto o il trasferimento).

Riassumendo, la fattura deve dunque essere emessa al momento della consegna se i beni in oggetto non sono corredati di documento di trasporto. Qualora invece lo siano, la compilazione della fattura può essere posticipata con emissione che deve comunque avvenire il 15esimo giorno del mese successivo a quello della consegna. In aggiunta, per le merci non in vendita, è richiesta la compilazione del DDT con causale che faccia preciso riferimento al “titolo non traslativo della proprietà”.

Per concludere, va ricordato che il Codice Civile sancisce l’obbligatorietà della conservazione a norma dei documenti di trasporto. Nello specifico, devono essere conservati per almeno 10 anni. La scelta della modalità di conservazione è libera e comprende sia il formato digitale, sia quello cartaceo. Il formato digitale prescelto deve però essere quello previsto dall’Agenzia delle Entrate, ossia l’XML (sigla che indica l’eXtensible Markup Language). Questo perché si tratta di un linguaggio informatico in grado di garantire che il documento non possa in alcun modo venire alterato e che resti immutabile nel tempo.

Steve Moss

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