ITALIA – Coronavirus e genitori separati. Gli effetti dell’emergenza Covid-19 si stanno ripercuotendo anche su questo. L’attuazione delle misure restrittive ha posto subito un problema per i genitori separati con figli: come interpretare i provvedimenti di contenimento rispetto alle sentenze di separazione o divorzio?
Il regime di lockdown imposto a partire dall’8 marzo 2020 per contenere la diffusione del COVID-19 e la relativa emergenza sanitaria prevede, tra le altre, soltanto “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. I vari decreti promulgati dal Governo nel corso degli ultimi mesi hanno lasciato poco margine agli spostamenti, consentendo soltanto, oltre a quelli sopra citati, “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. L’attuazione di queste misure di restrizione ha posto subito un problema per i genitori separati con figli: come interpretare i provvedimenti di contenimento rispetto alle sentenze di separazione o divorzio. A tal proposito, si sono espressi diversi tribunali, prendendo posizioni piuttosto differenti (una panoramica completa dei provvedimenti delle autorità giudiziarie locali è disponibile sul portale specializzato www.avvocatoaccanto.com).
Le prime pronunce risalgono ai giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto dell’8 marzo. Il primo tribunale a prendere posizione in merito alla questione è stato quello di Milano: l’11 marzo, il giudice Piera Gasparini ha stabilito, nell’ambito di una procedura d’urgenza, che le disposizioni contenute nelle sentenze di separazione e di divorzio prevalgono sulle misure previste dai decreti governativi. In altre parole, il tribunale riteneva legittimi gli spostamenti, anche tra comuni e regioni differenti, finalizzati al mantenimento del rapporto tra genitore non collocatario e figli. Naturalmente, questo genere di “concessione” decade se uno dei genitori ha avuto contatti con soggetti potenzialmente affetti dal virus. Secondo Gian Ettore Gassani, presidente dell’AMI (Associazione Matrimonialisti italiani), la decisione del tribunale meneghino rappresenta un precedente importante ma non è tale da creare giurisprudenza e, comunque, non implica il mancato rispetto del distanziamento sociale e della altre norme di prevenzione.
I TRIBUNALI
Sulla possibilità di affidare temporaneamente i genitori ai nonni (durante l’orario di lavoro, ad esempio) i provvedimenti governativi prevedono questa possibilità, seppur sconsigliata. A tal proposito, la Provincia Autonoma di Bolzano, tramite un’ordinanza entrata in vigore il 14 aprile, ha reso possibile gli incontri tra genitore separato non affidatario e i propri figli, vietando invece le visite ai nonni, in quanto gli anziani sono tra i soggetti più esposti al contagio e più vulnerabili nei confronti del virus.
Dalla Puglia, invece, sono arrivate disposizioni di segno opposto. Una sentenza della sezione civile del Tribunale di Bari – risalente al 26 marzo scorso – ha proibito ad un padre separato di vedere i figli minorenni, affidati alla madre residente in una città diversa. Il giudice ha motivato la sentenza affermando la prevalenza del diritto di rango costituzionale: in altre parole, i più recenti decreti (quelli emanati nelle ultime settimane di marzo) prevalgono sulle sentenze di separazione o divorzio. Il Tribunale di Trani, invece, pronunciandosi solo due giorni dopo quello di Bari, ha assunto una posizione più flessibile, stabilendo che “il genitore collocatario non sia neppure autorizzato ad impedire gli incontri padre-figli invocando quale motivazione l’esistenza della situazione esistente tanto traducendosi, tra l’altro, in violazione di legge (art. 650 c.p.)”, oltre la violazione ex art. 388 c.p.”.
Nonostante la disparità degli orientamenti, i quali tendono anche ad adattarsi alle misure di contenimento del contagio che mutano rapidamente e periodicamente, nella maggior parte dei casi prevale la tutela del rapporto tra genitori e figli; quest’ultimo deve svilupparsi nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio e, laddove ciò non sia possibile – impedendo un incontro dal vivo – è possibile sopperire in altro modo (contatti audio o video per mezzo di appositi dispositivi di comunicazione). L’orientamento prevalente è quello di tutelare, allo stesso modo, sia la salute pubblica, nell’ottica di contenere il contagio, sia i diritti dei genitori separati o divorziati di vedere i figli dei quali non hanno ottenuto l’affidamento.
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